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| SRL A 1 € |
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Ci stiamo avvicinando pian pianino agli Stati Uniti.
Finalmente il prof. Monti ha rivoluzionato la logica di costituzione
della Srl prevedendo l'inserimento di un nuovo articolo al codice
civile il 2463 bis, con il quale è istituita a favore dei soggetti con
età inferiore a 35 anni la "società semplificata a responsabilità
limitata" sottoposta ad un regime agevolato sia per quanto riguarda
l'ammontare del capitale (valore minimo €. 1,00) che la formalità di
costituzione. Tra queste ultime la possibilità di costituire la
società con contratto o atto unilaterale. Nell'atto costitutivo devono
risultare almeno l'indicazione della particolare tipologia societaria
e l'ammontare del capitale sociale, la CCIAA dopo aver accertato le
condizioni minime deve procedere entro 15 gg all'iscrizione nel
Registro delle imprese, nel caso in cui non ottemperi entro tale
termine, gli amministratori possono richiedere l'iscrizione da parte
del Giudice del Registro delle Imprese. Quando un socio compie il 36
esimo anno di età, è escluso di diritto e si applica se compatibile
quanto previsto dall'art. 2473 bis c.c. (recesso del socio), nel caso
in cui venga meno il requisito dell'età in capo a tutti i soci, gli
amministratori convocheranno, senza indugio, l'assemblea per
deliberare la trasformazione della società, ovvero, in mancanza
l'applicazione dell'art. 2484 c.c.(causa di scioglimento).
Praticamente, non vi è più l'obbligo di passare dal notaio e
l'iscrizione avverrà con unica comunicazione "esente da diritti di
bollo e di segreteria". Chiaramente l'articolo 3 del Decreto Legge del
20/01/2012, prevede in primis la conversione in legge entro i 60 gg.
canonici e già sembra ci siano emendamenti a iosa, inoltre, già nel
D.L. è previsto all'art. 3, ultimo comma, che nei 60 gg. successivi
alla legge di conversione del citato D.L., con decreto
interministeriale, il ministro della Giustizia di concerto con il
ministro dell'Econonia e dello Sviluppo Economico, elaboreranno uno
statuto "tipizzato", nonchè saranno individuati i criteri di
accertamento delle qualità soggettive dei soci. |
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| MANOVRA FINANZIARIA 2011: FAREMO LA FINE DELLA GRECIA? |
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Un saluto a tutte le lettrici ed i lettori di questa rivista, in questo numero ci occuperemo della manovra finanziaria estiva, licenziata, dopo lunga gestazione, da parte del Quirinale. L’insolita lunga pausa, sembra dovuta principalmente alle discussioni volte allo stralcio della norma salva-Fininvest (€. 500.000.000,00 circa), che aveva creato e sta creando oltre ad altri eventi di questi ultimi giorni, numerosi problemi alla maggioranza di governo.
Non a caso nelle ultime giornate, il differenziale Bund tedeschi e Btp italiani ha raggiunto la cifra record di 256 punti base (la Spagna è a 283 p.b.), spread che non veniva raggiunto dal 1999. Praticamente, i Btp italiani per essere comperati, non essendo molto sicuri, devono pagare un corrispettivo molto alto in termini di tasso di interesse, infatti il Btp decennale ha superato il 5%, ciò comporta un effetto domino sull’economia italiana, in primis, vi è il problema del debito pubblico, avendo il ns. Belpaese un debito pubblico molto elevato, se aumentano i tassi di interesse, aumenta la spesa corrente che lo Stato deve pagare per far fronte agli interessi da riconoscere ai risparmiatori, inoltre, essendo le banche e le assicurazioni italiane le principali depositarie di molti titoli di Stato, loro malgrado avendo in pancia molti titoli di Stato sono state oggetto di forti speculazioni. Unicredit è stato sospeso per eccesso di ribasso dopo aver lasciato sul campo qualcosa come oltre il 7,5%, la Borsa ha perso il 3,5%, insomma la manovra finanziaria non sembra essere stata ben compresa dai mercati, oppure, l’idea che il superministro potesse essere invitato a dare le dimissioni, ha fatto presagire un periodo di forte instabilità per la nostra economia che ha portato gli investitori ad uscire dal mercato italiano poiché ritenuto poco sicuro.
Speriamo bene, che la nostra economia si riprenda, altrimenti servirà probabilmente una manovra correttiva, ben più seria e determinata di quella appena licenziata. La manovra come è suo solito, nonostante sia “a saldi invariati”, toglie e non aggiunge. In pillole:
- sforbiciata sulle pensioni, pari a tre/cinque volte il trattamento minimo Inps, si dispone per questi trattamenti il taglio del 55% dell’indice di rivalutazione automatica;
- superbollo pari ad €. 10/KW perle auto con potenza superiore ai 225KW;
- tagli di 10 miliardi di €uro di spesa agli Enti locali, grossa cura dimagrante per i servizi alle categorie meno abbienti;
- tagli di 5 miliardi di €uro ai ministeri;
- aumento dei bolli sui dossier titoli, si passa da un bollo annuale di €. 34,20 a € 120, 00 per il 2012 per arrivare a quota €. 380,00 nel 2013;
- il regime fiscale “de minimis” è ridotto ai soli contribuenti giovani e lavoratori in mobilità, per i quali è previsto un abbassamento della flat, comprensiva di Irpef, Irap al 5%, in pratica questo regime che attualmente aveva riscosso molto successo, tanto che oltre 500.00 contribuenti lo avevano scelto, passerà ad avere una platea di non più di 50.000 contribuenti, in buona sostanza per i restanti 450.000 contribuenti le tasse aumenteranno mediamente del 10/15%;
- mediazione obbligatoria sulle liti fiscali, a partire dal 01/04/12, sarà obbligatorio proporre, all’Agenzia delle Entrate(?), ebbene sì lo stesso organo che ti invita a pagare dovrebbe poi dire che si è sbagliato (ma!), un reclamo preventivo volto all’annullamento parziale o totale dell’atto;
- le perdite d’impresa saranno scontabili dai redditi successivi al massimo all’80%, senza limiti temporali, mentre saranno scomputabili senza franchigia le perdite dei primi tre esercizi;
- revoca d’ufficio delle partite iva inattive, per coloro che non hanno presentato dichiarazione per tre anni consecutivi;
- aumento del contributo unificato dal 10 al 20 % per ricorrere contro le multe stradali al Giudice di Pace, mentre vi è l’introduzione del contributo unificato nel Processo Tributario, a seconda del valore della controversia sarà applicato un contributo minimo di €. 30,00 per arrivare sino ad €. 1.500,00;
- condono delle liti fiscali pendenti, sullo schema della’art. 16 della L.F. 2003, valore conciliabile max €. 20.000,00, pagamento in unica soluzione entro il 30/11/2011.
Vi sono altre ulteriori norme che per esigenze di spazio non possiamo affrontare, non esitate a contattarci via mail per avere maggiori informazioni. Per il resto si è persa una grande occasione, quella di abolire le province (peraltro prevista da entrambi gli schieramenti nei propri programmi elettorali), si trattava di un’operazione che da sola valeva un risparmio a regime di 16 miliardi di €uro/annui, purtroppo, con decisione assolutamente bipartisan l’emendamento Idv non è passato. Auspichiamo che in sede di conversione le cose migliorino, ma obiettivamente con la situazione di bassa crescita, inflazione ed aumento dei tassi di interesse, non si prevedono grandi progressi, speriamo nel nostro stellone. Un saluto a tutti e buone ferie. Massimo Rosati.
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| Regime forfettario |
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Novità introdotte dal regime forfetario per i contribuenti minimi (Finanziaria 2008 - Decreto Ministero Economia e Finanze 01.02.2008, art. 1, commi 96 – 117, G.U. 11.01.2008).
Gentile visitatore, La informo che è stato introdotto a partire dal 01.01.2008, il nuovo regime forfettario con aliquota unica al 20% (al posto di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali, con esclusione degli studi di settore) per le persone fisiche residenti nel territorio italiano che svolgono attività di impresa, arte o professione, e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a €. 30.000,00; a patto però di non continuare a fatturare ai propri clienti con addebito dell’iva.
Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell’art. 1, comma da 96 a 117,L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) -
Si intendono per contribuenti minimi i soggetti che si avvalgono del regime di cui ai predetti commi (da 96 a 117).
In tale ambito la normativa di riferimento è costituita dalla L. n. 244 del 24.12.2007; D.P.R. n. 633 del 26.10.1972; T.U.I.R. approvato con il D.P.R. n. 917 del 22.12.1986.
Requisiti d’accesso -
Ai fini dell’individufazione dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti (di cui al n. 1 lettera A, comma 96, art. 1 della suddetta legge), concernente i requisiti di accesso al regime: non rilevano i compensi e i ricavi derivanti dall’eventuale adeguamento agli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. n. 331 del 30.08.1993 e succ. modif. ed integrazioni; nel caso di esercizio contemporaneo di attività d’impresa e di arti e di professioni, si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.
Agli effetti del numero 2 (lettera A comma 96, art. 1, della legge) costituiscono cessioni all’esportazione quelle di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71, 72, del decreto.
Ai fini della verifica delle condizioni di cui al n. 3 (lettera A, comma 96, art. 1 della legge ) rilevano, altresì, le spese per prestazioni di lavoro di cui l’art. 60 del testo 1.
Soggetti esclusi -
Non sono considerati contribuenti minimi i soggetti che si avvalgono delle seguenti disposizioni: artt. 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma , 74-ter del decreto; art. 5, comma 2, L. n. 413 del 30.12.1991; art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600 del 29.09.1973; artt. 36 e 40-bis D.L. n. 41 del 23.02.1995.
In particolare i soggetti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali IVA quali: AGRICOLO, TABACCAI, EDITORIA, TELEFONIA, GIOCHI ED INTRATTENIMENTO, AGENZIE VIAGGI, AGRITURISMI, RIVENDITORI DI AUTOMOBILI.
Determinazione del reddito -
Ai fini dell’art. 1, comma 104, della legge concernente la determinazione dei contribuenti minimi i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferita all’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime; il costo di acquisto di beni strumentali è deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento; la plusvalenza derivante dalla cessione degli stessi beni è pari al corrispettivo pattuito e concorre alla formazione del reddito dell’esercizio in cui lo stesso è percepito.
Contributi previdenziali e assistenziali -
Il reddito determinato ai sensi dell’art. 1, comma 104, della legge rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge.
I contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti minimi in ottemperanza alle disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi dell’art. 1, comma 104, della legge.
Imposta sostitutiva (IRAP – IRPEF - addizionali regionali e comunali) -
Le ritenute subite dai contribuenti minima si considerano effettuate a titolo di acconto delle imposte sostitutive; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art 17 D.Lgs n. 241 del 09.07.1997.
I contribuenti minimi -
Sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 e sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione prevista dell’articolo 19 del citato decreto legislativo; sono esonerati dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis decreto legge n. 331 del 30.08.1993, e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
Per ulteriori informazioni potete chiamare allo 0766.581312 o inviare una e-mail all'indirizzo info@studiorosati.com
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